Cessione di credito futuro ed eventuale. Onere della prova. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25324 del 16 settembre 2025)

Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso, che segna il momento in cui si produce l’effetto traslativo, integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia individua il soggetto gravato dell'onere probatorio di dare conto della sopraggiunta venuta ad esistenza del credito già assunto quale oggetto della cessione quale elemento futuro ed incerto. Tale soggetto non può che essere l'avente diritto, vale a dire il cessionario, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod.civ..
Nel senso che al tempo del perfezionamento della cessione avente ad oggetto il credito futuro ed eventuale la negoziazione sortisca effetti meramente obbligatori, si veda Cass. Civ. Sez. I, 6422/03.

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