Cessione di credito futuro ed eventuale. Onere della prova. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25324 del 16 settembre 2025)
Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso, che segna il momento in cui si produce l’effetto traslativo, integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.