Cessione di azienda e non fusione per incorporazione della controllata? Quando plurimi negozi collegati sono privi di valide ragioni economiche, dunque elusivi. (CTR Roma, Sez. XXXV, sent. n. 5801 del 6 novembre 2015)

In tema di riorganizzazione delle attività di un gruppo societario, la duplice cessione di azienda, l'uso da parte dell'incorporante di perdite in diminuzione del reddito, l'abbattimento del valore della posseduta partecipazione già utilizzata con la contabilizzazione delle perdite e la cessione dell'attività della società controllata sono chiari sintomi di una finalità elusiva da parte della società.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una società, partecipata dalla cessionaria capogruppo, viene "svuotata" progressivamente mediante susseguenti cessioni d'azienda (rectius, di rami d'azienda), lasciando una "scatola vuota", ottenendo un risultato pratico che sarebbe stato analogamente raggiunto, quanto al trasferimento dei cespiti aziendali, per il tramite di una fusione per incorporazione. L'operazione viene qualificata come avente natura elusiva, dal momento che la capogruppo cessionaria non avrebbe potuto procedere alla svalutazione del valore della relativa partecipazione (applicando le regole fiscali della partecipatin exemption). Questo risultato è stato invece ottenuto facendo ricorso al trasferimento dell'azienda dalla controllata alla controllante ed alla successiva messa in liquidazione della prima, rimasta ormai poco più di una "scatola vuota". L'atto è chiaramente elusivo e come tale va sottoposto a ripresa fiscale.

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