Cessione di azienda e cessione di quote di società: estensione analogica del divieto di concorrenza di cui all’art. 2557 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14471 del 25 giugno 2014)

La disposizione contenuta nell’art. 2557 c.c., la quale stabilisce che chi aliena l’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell’avviamento, non ha il carattere dell’eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti. Pertanto non è esclusa l’estensione analogica del citato art. 2557 c.c. all’ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un’indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un “caso simile” all’alienazione d’azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda,. Tale principio di portata generale è applicabile tanto sotto il profilo della titolarità apparente dell’azienda in effetti ceduta che sotto quello in cui il venditore inizi a svolgere una attività commerciale concorrente avvalendosi di schermi societari per dissimulare la propria posizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un commerciante di frutta e verdura, venduto il proprio esercizio commerciale, aveva riaperto prima dei cinque anni previsti dalla legge un altro punto vendita degli stessi prodotti, per di più nella stessa strada. Non giova il fatto che l’attività fosse svolta all’interno di un supermercato di cui il detto commerciante era solo il socio di minoranza, comunque addetto alla gestione del reparto ortofrutta. In ogni caso la condotta in considerazione è stata reputata in contrasto con ll’art. 2557 cod.civ.. La detta norma è stata reputata espressione di un principio generale, suscettibile di interpretazione analogica al caso in cui non sia già l’azienda l’oggetto della cessione, bensì le quote di una società nel cui patrimonio essa sia contenuta. In senso complementare non giova inoltre, allo scopo di evitare la vincolatività del principio, l’esercizio sotto la copertura di un’entità societaria della medesima attività commerciale che si ponga, per ciò stesso, in concorrenza con quella già oggetto di cessione.

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