Cessione del ramo d’azienda seguita da cessione delle quote della conferitaria: riqualificazione in chiave di trasferimento d'azienda ai fini fiscali. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6758 del 15 marzo 2017)

In tema di imposta di registro, l’applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, che detta una regola interpretativa e non antielusiva, non è soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive (art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, oggi art. 10 bis della L. n. 212 del 2000), traducendosi nella qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti, sicché il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione di azienda se il Fisco riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - la causa unitaria della cessione aziendale, senza la necessità di dimostrare un disegno elusivo del contribuente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La concatenazione degli atti ne palesa la reale causa: se alla cessione di un ramo d'azienda effettuata a vantaggio di una società segue la cessione delle partecipazioni sociali di quest'ultima, l'intera operazione può ben essere qualificata in chiave di cessione d'azienda in favore del soggetto cessionario dell'intero pacchetto delle quote, non la conseguente applicabilità dell'imposta di registro propria di tale tipologia negoziale. In questo senso l'art.20 del d.p.r. 131/1986 non possiede valenza antielusiva, bensì natura interpretativa dell'effettiva consistenza dell'elemento causale concreto dell'atto stipulato ai fini della corretta tassazione. Ne segue come non sia applicabile la regola del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 10 bis l. 212/2000.

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