Cessione del lastrico solare da parte del precedente proprietario tale prima dell'istituzione del condominio e titolarità delle ulteriori sopraelevazioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18822 del 31 ottobre 2012)

Nell'ipotesi di cessione in proprietà ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprietà comune, ma, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico rimane di proprietà del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione. Il diritto di superficie, infatti, salvo che il titolo non ponga limiti di altezza al diritto di sopraelevazione, non si esaurisce con l'erezione della costruzione sul lastrico, né il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poiché il titolare della superficie, allorché eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cioè quello di dare un tetto all'edificio, restando, tuttavia, sempre titolare del diritto di sopralzo, che è indipendente dalla proprietà della costruzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante pronunzia della S.C. in tema di lastrico solare e di diritto di sopraelevazione. L'art.1127 cod.civ., dettato in tema di condominio, prevede infatti che la sopraelevazione sia possibile da parte del proprietario dell'ultimo piano, sia pure a certe condizioni (fatte salve le esigenze statiche e previa determinazione e corresponsione di un'indennità in favore di tutti gli altri condomini, determinata secondo i criteri di cui al IV comma dell'art.1127 cod.civ.). Ciò premesso, nell'ipotesi all'attenzione della Cassazione, veniva in esame il caso in cui il costruttore aveva acquisito il proprio diritto di edificazione sul lastrico solare non già da un condomino che si sarebbe dovuto adeguare alle predette prescrizioni, bensì da colui che, nel tempo antecedente alla costituzione del condominio, ne era proprietario. Come tale egli aveva un diritto dominicale pieno sulla colonna d'aria sovrastante, diritto non soggetto alle limitazioni di cui all'art.1127 cod.civ..

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