Cessione del credito: può la ricognizione del debito equivalere all'accettazione ex art. 1264 cod.civ.?. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25318 del 16 settembre 2025)

La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell’accettazione ex art. 1264 cod.civ., legittimando il cessionario all’esercizio dell’azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell’obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell’esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 1264 cod.civ. in materia di cessione del credito, pone i requisiti in base ai quali
essa sortisce effetto nei confronti del debitore ceduto. In via alternativa, la cessione è efficace o quando costui l'abbia accettata ovvero quando gli sia stata notificata.
Ciò premesso, secondo la pronunzia che si commenta, l'atto ricognitivo del debito effettuato dal debitore in maniera chiara ed inequivocabile si porrebbe come succedaneo della accettazione della cessione.
La S.C. ha chiarito che, se il debitore ha riconosciuto inequivocamente l’esistenza del debito nei confronti del cessionario, ciò ha il significato di una formale accettazione della cessione. Per tale via diventa superflua la notifica di cui all’art. 1264 cod.civ., diventando la cessione pienamente opponibile al debitore. Ne segue il pari riconoscimento della legittimazione attiva in capo al cessionario, quale nuovo titolare del credito. La Cassazione si affretta, tuttavia, a precisare che questa accettazione, nell'ipotesi in cui il debitore contestasse l'esistenza o la validità del credito, non esonererebbe il cessionario dall’onere di provare tali requisiti, in armonia con l'efficacia propria dell'atto ricognitivo, determinante la mera inversione dell'onere probatorio (astrazione processuale).

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