Cessione del credito: pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25317 del 16 settembre 2025)

In caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell’intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall’univoco significato di mezzo di informazione dell’avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell’ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, ai fini del perfezionamento della cessione del credito non è necessario il consenso del debitore. E' tuttavia indispensabile che il debitore conosca che la persona del creditore è cambiata, altrimenti potendo in buona fede effettuare l'adempimento nelle mani del cedente. Perciò l'art. 1264 cod. civ. , dispone che al debitore ceduto sia notificato l'atto in forza del quale procede la cessione, ovvero che egli l'abbia comunque accettata.
L'ultimo comma della norma contiene una clausola di chiusura: anche prima (e indipendentemente) della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. La pronunzia in esame fa esattamente perno su questa disposizione, per decidere che è sufficiente anche una semplice comunicazione verbale effettuata al debitore, purché connotata da univocità. In questa ipotesi la condotta del debitore non può essere considerata in buona fede e non possiede effetti liberatori nei confronti del cessionario.

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