Cause di nullità del trasferimento immobiliare operato ex art.2932 cod.civ.. Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica e mancata menzione degli estremi della concessione edilizia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23339 del 15 ottobre 2013)

Nullo l'atto di trasferimento dell'immobile se mancano, per i terreni, il certificato di destinazione urbanistica e per gli edifici gli estremi della concessione edilizia. La normativa prevede, a pena di nullità, la necessità di allegazione agli atti di trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni del certificato di destinazione urbanistica, e di indicazione, per gli edifici o parte di essi, degli estremi della licenza o concessione ad aedificandum rilasciata, sia pure in sanatoria, dall'autorità competente (ovvero di allegazione della domanda di sanatoria corredata della prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia, coerente con l'orientamento dominante, prevede l'impossibilità di addivenire ad un valido trasferimento per il tramite di una pronunzia costitutiva ex art.2932 cod.civ. qualora faccia difetto il CDU ovvero non siano presenti gli estremi della concessione edilizia. Ciò non comporta che detti elementi condizionino la validità del contratto preliminare di vendita immobiliare che fosse privo di tali elementi, indispensabili soltanto ai fini dell'efficacia traslativa, non già della mero profilo effettuale obbligatorio.

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