Cassazione Penale 694/2001: E' sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria per affermare la responsabilità del datore di lavoro

L'articolo 2049 del codice civile fonda la presunzione di responsabilità del datore di lavoro sul duplice presupposto dell'esistenza del rapporto e del collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni disimpegnate, e non è necessario, perchè non richiesto dalla norma, un vero e proprio nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole e l'entità delle mansioni attribuite al dipendente, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, la cui ricorrenza risulta, per quanto già puntualizzato, insindacabilmente accertata. Tale rapporto si ravvisa ogni qual volta l'attività esercitata dal dipendente abbia, nella sua estrinsecazione apparente, determinato una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, ancorchè egli abbia operato oltre i limiti delle sue effettive incombenze, senza tuttavia esorbitare dal rapporto lavorativo al punto da configurare una condotta del tutto estranea a questo.

Commento

Il nesso di occasionalità necessaria che è sufficiente ai fini dell'insorgenza della responsabilità del datore di lavoro ex art.2049 cod.civ. non deve essere confuso con il nesso di causalità. Il fatto che il dipendente abbia agito per finalità proprie ed al di fuori delle mansioni attribuitegli non fa venir meno il nesso di occasionalità, essendo piuttosto rilevante la situazione di apparenza in cui si è trovato il soggetto danneggiato (il quale, nella specie, era stato tratto in inganno dal dipendente dell'istituto bancario, non potendo accorgersi dell'esorbitanza delle condotte di costui rispetto ai poteri di cui era concretamente dotato).

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