Cassazione Penale 37140/2001: Giornalista scriminato se il fatto presenta profili di interesse pubblico all'informazione prevalenti

Il giornalista che assuma una posizione imparziale può essere scriminato in forza dell'esercizio del diritto di cronaca quando il fatto "in sè" dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato all'indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l'intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell'intervistatore.

Commento

Le Sezioni Unite della S.C. hanno deciso che il giornalista che si limita a riportare pedissequamente le dichiarazioni di un soggetto intervistato, ogniqualvolta le stesse presentino un carattere ingiurioso o diffamatorio, possa fondatamente invocare la scriminante del diritto di cronaca se "per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda...l'intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse". In questo modo l'importanza dei soggetti viene ad assumere ex se un assorbente rilievo ai fini dell'interesse pubblico alla divulgazione della "notizia", per tale intendendosi anche una semplice intervista, assurta al rango di evento. Che cosa ne è del requisito della continenza? Quando si tratta di "soggetti importanti" il giornalista può forse diventare la longa manus penalmente irresponsabile di chi intenda offendere o diffamare?

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