Cassazione Penale 12732/2000: Il divieto di accesso viene violato anche nel caso di mancanza di protezioni esterne

L'articolo 615 ter, primo comma, del codice penale punisce non solo chi s'introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ma anche "chi vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". Ne consegue che la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sè, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi, perchè altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta di un illecito caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio, che è stato notoriamente il modello di questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti a individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di un "domicilio informatico".

Commento

La violazione del divieto di accesso dei dati contenuti in un personal computer si realizza anche nel caso in cui non vi siano protezioni esterne al sistema informatico, sulla scorta della considerazione della contraria volontà del titolare dei dato, manifestata o presunta. La tutela di cui all'art.615 ter c.p. ha a che fare semplicemente con l'intromissione non consentita, indipendentemente dall'utilizzo dei dati che siano stati copiati, alterati, eliminati.

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