Cassazione Penale 12732/2000: Il divieto di accesso viene violato anche nel caso di mancanza di protezioni esterne
L'articolo 615 ter, primo comma, del codice penale punisce non solo chi s'introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ma anche "chi vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". Ne consegue che la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sè, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi, perchè altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta di un illecito caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio, che è stato notoriamente il modello di questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti a individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di un "domicilio informatico".