Cassazione Civile Sez. V 5913/2001: Nella vendita in blocco di più immobili non trova applicazione il diritto di prelazione

Il diritto di prelazione previsto dagli artt. 38 e 39 della legge sull'equo canone a favore del conduttore di immobile non abitativo presuppone l'identità dell'immobile locato con quello venduto e perciò non trova applicazione nell'ipotesi di vendita in blocco di più immobili, semprechè i vari beni vengano considerati strutturalmente e funzionalmente coordinati fra loro si da costituire un'entità patrimoniale diversa dalle singole componenti e non si verta, invece, nell'ipotesi di mera vendita cumulativa, ancorchè con unico rogito, di più beni funzionalmente distinti. Detto accertamento è di competenza del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se condotto attraverso esame di consulenza tecnica d'ufficio e logica valutazione degli elementi emergenti dagli atti.

Commento

Non è detto che la vendita contestuale di tutte le unità di uno stabile debba sempre essere considerata come "vendita in blocco", come tale idonea ad escludere il diritto di prelazione di cui all'art.38 e 39 della l.392/1992. Tale effetto si verifica infatti soltanto quando le parti abbiano considerato i singoli beni come un quid unitario sotto il profilo funzionale. Particolarmente delicata è la valutazione di questo elemento, attinente all'aspetto psicologico e motivazionale delle parti, che pure deve risultare accertabile per il tramite di elementi oggettivi che inducano a ritenere che l'oggetto dell'atto sia costituito dall'intero, concepito come entità unica e diversa rispetto al mero cumulo delle varie unità immobiliari.

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