Cassazione Civile Sez. Lavoro 10761/2002. Il trasferimento d'azienda si configura anche quando abbia ad oggetto i soli lavoratori.

Secondo la disciplina dell'art. 2112 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 18 del 2001 (attuativo della direttiva comunitaria n. 50 del 1998), si intende per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di una "attività economica organizzata" preesistente, che conservi nel trasferimento la propria identità; pertanto, in linea con un assetto produttivo diretto a dare sempre maggiore rilevanza alla capacità professionale e alle conoscenze tecniche dei lavoratori, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche i soli lavoratori che, per essere stati addetti ad un medesimo ramo dell'impresa, e per aver acquisito un complesso di nozioni ed esperienze comuni, siano capaci di svolgere autonomamente - e, quindi, pur senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o altri beni - le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro, realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex art. 1406 ss. c.c.

Commento

Il concetto (esplicitato dall'art.1 del d. lgs. 2 febbraio 2001 n.18) di trasferimento di "parte" dell'azienda conservante la propria identità anche all'esito della cessione giunge, secondo la pronunzia in commento, fino al punto da abbracciare la negoziazione che consideri unicamente una plurialità di contratti di lavoro unitariamente organizzati. Per tale via il concetto stesso di azienda o di ramo d'aziìenda pare divenire alquanto evanescente, perdendo quella eterogeneità di componenti che sembrerebbe un connotato necessario alla relativa nozione.

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