Cassazione Civile Sez. III 9289/2001: Forma scritta ad substantiam nella compravendita immobiliare

Il mandato senza rappresentanza avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam, la cui assenza rende nullo il negozio, impedendo che si costituisca il rapporto giuridico e che, conseguentemente, sorgano legittimamente obbligazioni tra le parti.
In tema di rappresentanza senza potere, non è idoneo ad integrare gli estremi della ratifica tacita del negozio concluso dal falsus procurator la consegna, da parte del dominus, di un assegno rilasciato alla controparte in esecuzione del negozio inefficace.
Elemento essenziale per la validità di una scrittura privata è la sottoscrizione della stessa parte del suo autore, che non trova equipollenti ne nella conclamata autografia del testo, nè nel segno di croce apposto dal soggetto da cui il documento proviene.
In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare, a mente dell'art. 1393 cod.civ., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicchè non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi, e ciò tanto se l'affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è richiesta la forma ad probationem, tanto se afferisca a negozi formali.

Commento

La S.C. si pronunzia nel senso della indispensabilità, ai fini del mandato che, pur senza rappresentanza, implichi il trasferimento di beni immobili, della forma scritta ad substantiam actus. Sembrerebbe così superato il principio della libertà della forma, imponendosi piuttosto l' opposta regola del formalismo per relationem.

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