Cassazione Civile Sez. III 201/2002: Cessione del contratto di locazione dell'immobile e dell'azienda

Nel caso di contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile e dell'azienda, prevista dall'art. 36 della legge 392/1978, l'opposizione del locatore ha l'effetto immediato di sospendere, nei confronti del contraente ceduto, l'efficacia della cessione sino a quando non risulti definita, nella sede giudiziale, l'assenza dei gravi dedotti motivi, in presenza dei quali invece la cessione non produce alcun effetto nei confronti del locatore.

Commento

La decisione viene ad inserirsi nella diatriba relativa alla possibilità che, in presenza di gravi motivi, il locatore si opponga alla cessione del contratto quand'anche venga ceduta l'azienda esercitata nell'immobile locato. La S.C. sposa la tesi secondo la quale la detta opposizione sortirebbe effetti immediati, impedendo così il perfezionamento della cessione nei confronti, beninteso, del solo locatore. Cosa accadrebbe qualora fosse immediatamente opponibile al locatore l'intervenuta cessione del contratto (in esito alla comunicazione del conduttore)? Sarebbe impossibile conciliare l'efficacia meramente interna ex art.1458 cod.civ. dell'eventuale pronunzia di risoluzione della locazione (perchè i gravi motivi erano fondati) con la posizione del cessionario in favore del quale gli effetti della negoziazione si siano comunque prodotti.
In senso contrario rispetto alla decisione, si veda Cass. Civ. Sez. III, 5305/96.

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