Cassazione Civile Sez. III 12655/2001: Possibilità per il giudice di fissare un termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato precario

Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all'uso del bene, ancorchè il comodatario sia tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda", ai sensi dell'art. 1810 cod.civ., tale disciplina, configurando un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell'art. 1183 cod. civ., non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell'art. 1183, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.

Commento

Il principio dell'immediata restituzione della cosa comodata senza indicazione della durata posto dall'art.1810 cod.civ. deve comunque fare i conti con la concreta situazione del comodatario: si è così ipotizzato il ricorso alla differente regola di cui all'art.1183 cod.civ. (dettata in materia di rapporto obbligatorio in generale) allo scopo di consentire un differimento del termine di riconsegna del bene comodato (nella fattispecie un appartamento utilizzato dal comodatario).

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