Cassazione Civile Sez. III 10981/2001: Necessaria la prestazione di nuova fidejussione, in corso alla data 9 luglio 1992, per le obbligazioni future

Il rapporto di fidejussione illimitata, in corso alla data del 9 luglio 1992, qualora presenti i requisiti di determinabilità dell'oggetto, è valido e conserva la sua efficacia, ma con ambito circoscritto alle obbligazioni principali già sorte; detto rapporto, da detta data, è invece inefficace con riferimento alle obbligazioni principali che potranno sorgere successivamente; perchè queste siano assistite dalla fidejussione, nelle forme di cui all'art.1937 del cod.civ., in conformità al requisito, introdotto dal novellato articolo 1938 del cod.civ., della previsione dell'importo massimo garantito.

Commento

La pronunzia, che pure si pone nel solco dell'opinione secondo la quale la novella del 1992 doveva considerarsi irretroattiva, stante la propria natura novativa, pone comunque un rilevante principio. Il rapporto di garanzia che al tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina fosse stato già in essere infatti avrebbe reso indispensabile, ai fini della sua permanenza, una nuova manifestazione di volontà del garante e, soprattutto, la previsione dell'importo massimo garantito.

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