Cassazione Civile Sez. II 9096/2000: Applicazione della disciplina del condominio alle organizzazioni cosiddette "supercondomini"

Nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, (cosiddetti "supercondomini"), legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, etc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati, si applicano a dette cose, impianti, servizi, le norme sul condominio negli edifici, e non quelle sulla comunione in generale.

Commento

Le cose destinate al servizio di più condominii (c.d. "supercondominio") vengono a costituire non già una comunione, bensì un'ulteriore entità condominiale i cui partecipi sono i singoli condomini, proprietari esclusivi di unità immobiliari all'interno di ciascun condominio.

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