Cassazione Civile Sez. II 485/2002: Contratto preliminare e promittente venditore non legittimato alla stipula

In tema di contratto preliminare, il promittente venditore non legittimato alla stipula, per non essere il proprietario del bene, non necessita della ratifica del suo operato, da parte del proprietario stesso, qualora egli abbia agito in nome proprio (qualora cioè non via stata, da parte sua alcuna - sia pur falsa - "contemplatio domini"), essendo, per converso sufficiente che il reale titolare del bene compromesso in vendita gli rilasci, prima della scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, una procura speciale a vendere.

Commento

La ratificabilità dell'atto postula indefettibilmente la spendita (sia pure in difetto di effettivi poteri) del nome del rappresentante. Essa dunque non viene in considerazione nel caso in cui un soggetto abbia promesso di vendere un bene appalesato all'altra parte come proprio, in effetti di proprietà altrui. Ciò che conta in detta eventualità è che l'effettivo trasferimento del diritto al promissario acquirente segua nei termini contrattualmente previsti.

Aggiungi un commento