Cassazione Civile Sez. II 4528/2001: Non si ha errore vizio nei casi di revisione di tabelle millesimali

In tema di condominio di edifici, l'errore il quale, ai sensi dell'art. 69 disp.att.cod.civ. giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore vizio del consenso, disciplinato dagli artt.1428 e seguenti cod.civ., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse.

Commento

La pronunzia svuota di giuridica rilevanza la qualificazione in chiave di errore di cui all'art.69 disp.att. cod.civ. dell'obiettiva divergenza che sia stata riscontrata tra la tabella millesimale condominiale e il valore effettivo attribuito alle singole unità. Prescindendo dalla natura giuridica dell'atto di approvazione della tabella (che può essere approvata sia in esito ad una deliberazione assembleare, sia come conseguenza dell'accettazione dei patti e condizioni che accedano ad un atto negoziale, quand'anche possieda una funzione semplicemente accertativa) sarà pertanto praticabile il rimedio della correzione indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui agli artt.1428 e ss. cod.civ..

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