Cassazione Civile Sez. II 4413/2001 e Cassazione Civile Sez. II 3771/2001: Vincolatività delle prescrizione del D.M. 1444 del 1968 in materia di distanze nelle costruzioni

Cassazione Civile Sez. II 4413/2001
In tema di distanze legali tra costruzioni, la cui disciplina è applicabile anche alle sopraelevazioni, l'adozione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perchè contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporta, per il giudice di merito, l'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivante dall'inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale.
Cassazione Civile Sez. II 3771/2001
Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), che all'art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti , impone determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Pertanto, l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art. 9 D.M. citato sono da considerarsi illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente apllicabili nei rapporti tra privati finchè non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza dalle prescrizioni del primo comma dell'art. 17 legge n. 765 del 1967 immediatamente applicabili nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.

Commento

Due pronunzie della S.C. dalla portata diametralmente antitetica a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. Il tutto in relazione ad un problema, quello della distanza minima tra costruzioni e della modificabilità del medesimo ad opera dei P.R.G., dalla portata assolutamente rilevante. Prescindendo dalla opportunità di un pronunziamento sul punto ad opera delle Sezioni Unite, ci si può domandare se l'entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di edilizia non potrebbe costituire una buona occasione per rivedere una materia non più visitata dal legislatore fino dal 1968 (con l'entrata in vigore del discusso d.m. 1444 appunto datato 2 aprile 1968).

Aggiungi un commento