Cassazione Civile Sez. II 2754/2001: Applicabilità dell'art.1350 cod.civ.in caso di accordo modificativo successivo di una servitù

Nel caso in cui venga dedotto un accordo modificativo dell'estensione di una servitù intervenuto successivamente alla costituzione con atto scritto della stessa, il principio generale dettato dall'art. 1058 cod.civ. in relazione all'art. 1350 n.4 impone che la servitù non possa essere modificata che da un altro scritto. Se l'accordo modificativo è costituito da un regolamento amichevole di confini in quanto le parti, regolando questi, abbiano contestualmente modificato l'originaria estensione della servitù di passaggio esercitata su uno dei fondi, il detto regolamento deve avere la forma scritta essendo destinato ad incidere su un diritto reale su bene immobile per la cui circostanza è richiesta la forma scritta.

Commento

La pronunzia deve essere segnalata non tanto per l'affermazione secondo la quale l'accordo modificativo di una servitù convenzionalmente costituita per iscritto deve parimenti rivestire analoga forma (ciò che parrebbe evocare la sussistenza di un collegamento formale per relationem di cui non v'è alcun bisogno, essendo sufficiente il richiamo al modo di disporre dell'art.1350 cod.civ.), quanto per aver sollevato il tema relativo all'atto ricognitivo dell'estensione della proprietà perfezionato da confinanti. Quando quest'ultimo infatti importasse anche la parallela modificazione della consistenza della servitù si imporrebbe l'adozione della forma scritta. In realtà il nodo è posto a monte e riguarda la natura giuridica del "regolamento amichevole di confini", la cui struttura accertativa è perplessa sotto il profilo causale.

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