Cassazione Civile Sez. II 15397/2000: I diritti degli altri chiamati non sono pregiudicati dalla trascrizione post mortem del matrimonio

La trascrizione post mortem del matrimonio canonico - oggi non più consentita a seguito della modifica del Concordato con la Santa Sede di cui alla legge 25 marzo 1985 n. 121 - non pregiudica i diritti successori di coloro che, chiamati all'eredità del coniuge deceduto prima di detta trascrizione, non abbiano ancora accettato l'eredità stessa o l'abbiano accettata solo in un momento successivo, poichè l'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione.

Commento

La retroattività propria della accettazione d'eredità determina l'acquisto della qualità di erede fin dal momento dell'apertura della successione. Questo principio vale anche quando, in esito all'ormai più non consentita trascrizione post mortem del matrimonio canonico,emergesse l'esistenza di un ulteriore chiamato.

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