Cassazione Civile Sez. II 15010/2000: La mancata distinzione tra uso e conservazione rende nulla la delibera condominiale sulle spese

La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto per le spese, ordinarie o straordinarie, deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere analiticamente quelle occorrenti per l'uso da quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni. In tal modo è altresì possibile, se tra i partecipanti vi sono usufruttuari - il cui diritto non solo di partecipazione ma anche di voto alla relativa assemblea è riconosciuto perchè gode degli impianti, delle cose e dei servizi comuni - ripartire tra i medesimi e i nudi proprietari dette spese in base alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1004 e 1005 del cod.civ. con una mera operazione esecutiva.

Commento

La decisione viene a specificare una peculiare ipotesi di invalidità della deliberazione assembleare, in dipendenza della mancata precisazione della natura della spesa. Giova osservare che la distinzione tra spese a carico del nudo proprietario e spese a carico dell'usufruttuario non è fondata semplicemente sulla differenza tra ordinaria e straordinaria manutenzione. L'art.1004 cod.civ. pone infatti a carico dell'usufruttuario anche le spese di straordinaria manutenzione che dipendano dall'inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria. L'amministratore deve intendersi dunque onerato anche del compito di ripartire le spese secondo i criteri di cui agli artt.1004 e 1005 cod.civ..

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