Cassazione Civile Sez. II 13631/2001: Criteri di proporzionalità di cui all'art.1123 cod.civ.alla base della ripartizione delle spese condominiali

In mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, la ripartizione delle spese condominiali deve avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati dall'art.1123 cod.civ., e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi. Nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde delle somme, può, invece, ritenersi consentita una deliberazione assembleare la quale tenda a sopperire all'inadempimento del condomino moroso attraverso la costituzione di un fondo cassa ad hoc, tendente ad evitare più gravi danni nei confronti dei condomini tutti esposti dal vincolo di solidarietà passiva, con conseguente obbligo in capo al condominio, e non ai singoli condomini morosi, di restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo percepite, dopo aver identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri.

Commento

Il problema è quello dell'esistenza di edifici condominiali (spesso costituiti da alloggi adibiti a seconda casa) in cui un numero crescente di condomini manifesta assoluto disinteresse al mantenimento in buon ordine e funzionalità delle cose comuni, fino al punto della persistente morosità. Non è in ogni caso ammissibile porre a carico dei condomini non morosi, a semplice maggioranza, il debito relativo alle quote dei condomini inadempienti. Diversamente è consentito formare per motivi d'urgenza una "cassa comune" con la liquidità formata dai condomini adempienti, concepita come anticipazione di somme a favore del condominio intero.

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