Cassazione Civile Sez. I 14375/2001: Prescrizione decennale del diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta abbia rifiutato il trasferimento del bene.

Commento

Non è spesso agevole stabilire il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale in tema di rapporti fiduciari, destinati a rimanere riservati tra le parti. Appare condivisibile l'opinione della S.C. secondo la quale l'inizio del termine deve essere individuato nel momento in cui si registra la violazione degli accordi tra fiduciario e fiduciante. Più di un interrogativo solleva l'utilizzo dell'inciso "in difetto di una diversa previsione nel pactum fiduciae". Appare infatti difficile ipotizzare che le parti vengano ad espressamente disciplinare l'aspetto afferente al decorso del termine prescrizionale. Quand'anche così fosse, stante la peculiare natura dell'istituto e del limitato spazio a disposizione dell'autonomia delle parti, vi sarebbe da dubitare dell'efficienza di una siffatta previsione negoziale.

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