Cassazione Civile 4513/2001: Obbligazione del promittente venditore, in caso di promessa di vendita, di allegare il certificato di abitabilità dell'immobile contestualmente alla consegna dell'appartamento

In tema di promessa di vendita, qualora il contratto preliminare preveda espressamente che il saldo del prezzo debba essere corrisposto dal promissario acquirente (non alla stipula del definitivo ma) alla consegna dell'appartamento e tale consegna sia prevista in data anteriore rispetto a quella fissata per la redazione dell'atto pubblico, rientra tra le obbligazioni gravanti sul promittente venditore anche quella di allegare il certificato di abitabilità dell'immobile contestualmente alla consegna dell'appartamento (e non anche in sede di stipula dell'atto defintivo), stante il nesso sinallagmatico che lega le prestazioni del promissario acquirente (versamento del prezzo) e dello stesso promittente venditore (consegna della cosa con contestuale messa a disposizione dei documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa negoziata, tra cui, appunto il certificato di abitabilità, indispensabile alla piena realizzazione della funzione socio-economica del contratto.

Commento

Può ancora essere definita in chiave di contratto preliminare la stipulazione nella quale viene previsto che abbiano luogo in un tempo che precede il perfezionamento del contratto definitivo sia il saldo del prezzo sia la consegna dell'immobile?
In questa ipotesi sembrerebbe negata in radice la funzione del preliminare, parallelamente svanendo la distinzione causale tra il detto vincolo e la vendita traslativa della proprietà.
Non irrilevante si palesa pertanto la statuizione in esame che, sullo sfondo della evidenziata problematica, ha sancito l'obbligo di assicurare l'abitabilità dell'immobile oggetto della negoziazione quantomeno al tempo della consegna dell'immobile.

Aggiungi un commento