Cassazione Civile 10459/2001: Se il diritto di uso del parcheggio opera in forza di legge il giudice, nella pronunzia di trasferimento del diritto d'uso, deve pronunziarsi anche sul riconoscimento del diritto del venditore al compenso

Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni, in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, qualora il diritto di uso del parcheggio operi in forza della legge, in contrasto con la volontà e la dichiarazione contrattuale, il relativo prezzo non può intendersi compreso in quello pattuito e pagato per la vendita dell'unità immobiliare, dato che questo non può intendersi riferito anche al diritto volontariamente non trasmesso. Ne deriva che il giudice, pronunziando il trasferimento dell'indicato diritto d'uso, deve anche pronunziare il riconoscimento del diritto del venditore al relativo compenso (nella misura da concordarsi tra le parti o, comunque, da determinarsi giudizialmente mediante apposita stima), in quanto all'operata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni dovute per contratto, deve corrispondere la coerente integrazione dell'oggetto della controprestazione, per ripristinare l'equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, altrimenti inficiato.

Commento

Una nuova conferma dell'orientamento giurisprudenziale in forza del quale all'attribuzione giudiziale del diritto di uso del posto auto al titolare dell'unità abitativa priva di autoparcheggio si coniuga necessariamente il riconoscimento del diritto al supplemento di prezzo in favore dell'originario venditore.

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