Cassazione Civ., sez III, n. 13909 del 24/09/2002. Recesso del conduttore: immobili urbani adibiti ad uso non abitativo

L'articolo 27 della legge 392/1978, in tema di durata della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, legittima il conduttore a recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora ricorrano gravi motitvi". Questi ultimi devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, sopravvenuti e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, tali da rendere oltremodo gravosa la sua prosecuzione.

Commento

Precisazione della S.C. in riferimento alla gravità dei motivi che legittimano l'ipotesi straordinaria di recesso di cui all'art.27 della l.392/1978 in riferimento alla locazione di immobili adibiti ad uso diverso rispetto a quello abitativo. Essi da un lato devono dipendere da eventi non dipendenti dalla volontà del conduttore, dall'altro devono essere sopraggiunti imprevedibilmente rispetto al tempo del perfezionamento del vincolo contrattuale.

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