Cassazione Civ., Sez. III, n. 732/2003. Dichiarazione di quietanza: ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o di transazione in senso stretto.

La cosiddetta quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa, costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento, soggettivo, dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza, priva di alcuna efficacia negoziale. In una tale dichiarazione, peraltro, sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o di transazione in senso stretto, qualora, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde, risulti accertata che la parte l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati od obbiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi. (Fattispecie relativa a quietanza rilasciata dal danneggiato a un istituto assicuratore).
Documento di riferimento:
Adempimento dell'obbligazione\Modalità oggettive dell'adempimento\Imputazione del pagamento\Quietanza e spese

Commento

Rilevante la qualificazione della quietanza, operata dalla S.C. in chiave di dichiarazione di scienza non avente dunque carattere negoziale.
Secondo il ragionamento della Cassazione siffatta definizione non esclude tuttavia che nella quietanza possano ravvisarsi gli estremi di un atto di natura transattiva o abdicativa (dunque negoziale), ogniqualvolta o dal tenore testuale della stessa ovvero dal contesto nel quale essa è stata rilasciata, sia interpretativamente ricavabile un intento di tal genere. Sembra evidente la delicatezza del sindacato di questo profilo. L'indagine sul punto dovrà pertanto essere particolarmente accurata, dovendosi con certezza ricavare, ancorchè in via ermeneutica, il peculiare animus di colui che a questo punto deve essere appellato disponente e non già semplicemente dichiarante.

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