Cassazione Civ., Sez. III, n. 732/2003. Dichiarazione di quietanza: ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o di transazione in senso stretto.
La cosiddetta quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa, costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento, soggettivo, dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza, priva di alcuna efficacia negoziale. In una tale dichiarazione, peraltro, sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o di transazione in senso stretto, qualora, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde, risulti accertata che la parte l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati od obbiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi. (Fattispecie relativa a quietanza rilasciata dal danneggiato a un istituto assicuratore).
Documento di riferimento:
Adempimento dell'obbligazione\Modalità oggettive dell'adempimento\Imputazione del pagamento\Quietanza e spese