Cassazione Civ., Sez. III, n. 3166/2003. Necessità della forma scritta per la rinuncia alla prelazione.
Una volta che sia stata comunicata la proposta di alienazione, la parte, se ricorrono le condizioni per essere preferita, ha diritto di acquistare il fondo e, se ne può decadere per mancato esercizio, non vi rinuncia validamente per mancato che per iscritto, giacchè si tratta di rinuncia all'acquisto di un diritto reale sopra un bene immobile.