Cassazione Civ., Sez. III, n. 3166/2003. Necessità della forma scritta per la rinuncia alla prelazione.

Una volta che sia stata comunicata la proposta di alienazione, la parte, se ricorrono le condizioni per essere preferita, ha diritto di acquistare il fondo e, se ne può decadere per mancato esercizio, non vi rinuncia validamente per mancato che per iscritto, giacchè si tratta di rinuncia all'acquisto di un diritto reale sopra un bene immobile.

Commento

La pronunzia viene a confermare quello che può essere ormai considerato un vero e proprio orientamento, ancorchè non del tutto consapevolmente assunto, in favore del principio della forma per relationem.
In altri termini, parrebbe immanente nell'ordinamento una regola intesa a porre tra una serie di atti un principio di collegamento formale, in forza del quale la forma scritta espressamente prevista per uno di essi si comunica necessariamente anche a quelli ulteriori.

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