Cassazione Civ., Sez. III, n. 2879/2003. Il diritto di prelazione del coltivatore diretto e l'onere della prova.

In base agli articolo 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7, comma 1, della legge 14 agosto 1971 n. 817, il diritto a essere preferito nell'acquisto, in tanto spetta al coltivatore diretto in quanto egli abbia iniziato a condurre il fondo almeno due anni prima che lo stesso sia posto in vendita. E l'onere della prova di questo incombe su chi esercita il diritto.

Commento

L'onere della prova relativa all'intervenuto decorso di un periodo di tempo almeno pari ad un biennio dalla stipulazione del contratto in base al quale il fondo rustico è condotto incombe sul coltivatore diretto che intende avvalersi del conseguente diritto di prelazione.

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