Cassazione civ., Sez. III, n. 2593/2003. Banche: esteso il divieto di anatocismo anche alle rateizzazioni scadute dei mutui.

Nel contrato di mutuo la previsione di un piano di restituzioni differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, configura violazione del divieto di anatocismo di cui l'art. 1283 Cc, non rivenendosi l'esistenza di usi contrari risalenti a data anteriore al codice civile, che soli avrebbero potuto legittimare la deroga al suddetto divieto. Ne consegue che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto una piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sul'intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 del codice civile.

Commento

Il nodo consiste nel mettere a fuoco la natura anatocistica degli interessi sulle rate di mutuo che siano scadute quando esse siano composte non soltanto da quote parte di capitale, bensì anche di interessi. E' il caso di rammentare come questa situazione corrisponda alla norma per i mutui ipotecariamente garantiti, nei quali la predisposizione di piani di ammortamento usualmente viene effettuata secondo il metodo di capitalizzazione appellato nella tecnica bancaria come "sistema francese", nel quale le rate di rimborso sono costanti e composte da una parte di capitale crescente ed una parte di interessi (capitalizzata sulla scorta della durata programmata del prestito nonchè del tasso vigente al tempo della stipulazione del contratto) via via decrescente.

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