Cassazione Civ., Sez. II, 16959/02: Il contratto definitivo prevale sul contratto preliminare ai fini dell'interpretazione della comune volontà delle parti.
Nel contrasto tra il contenuto del contratto preliminare e il contenuto del contratto definitivo è a quest'ultimo che occorre aver riguardo come esclusiva fonte regolatrice del rapporto costituitosi tra le parti. Quando, peraltro, si controverta intorno ai limiti dell'oggetto del contratto definitivo e una delle parti sostenga che l'indicazione in esso di un determinato bene sia frutto di un mero errore materiale, non si pone un problema di rapporto tra contratto preliminare e definitivo, bensì un problema di errata interpretazione della volontà delle parti, da condursi alla stregua dei criteri interpretativi prescritti dagli articoli 1362 e seguenti del Cc, e, in primo luogo, dei criteri logico e letterale indicati dall'articolo 1362 del codice civile.