Cassazione Civ., Sez. II, 16959/02: Il contratto definitivo prevale sul contratto preliminare ai fini dell'interpretazione della comune volontà delle parti.

Nel contrasto tra il contenuto del contratto preliminare e il contenuto del contratto definitivo è a quest'ultimo che occorre aver riguardo come esclusiva fonte regolatrice del rapporto costituitosi tra le parti. Quando, peraltro, si controverta intorno ai limiti dell'oggetto del contratto definitivo e una delle parti sostenga che l'indicazione in esso di un determinato bene sia frutto di un mero errore materiale, non si pone un problema di rapporto tra contratto preliminare e definitivo, bensì un problema di errata interpretazione della volontà delle parti, da condursi alla stregua dei criteri interpretativi prescritti dagli articoli 1362 e seguenti del Cc, e, in primo luogo, dei criteri logico e letterale indicati dall'articolo 1362 del codice civile.

Commento

La decisione va condotta nell'alveo della discussione relativa al rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo. Quest'ultimo non può certo essere qualificato come mero momento di adempimento degli obblighi scaturenti dal primo. La stipulazione del definitivo viene piuttosto a sostituire in toto la prima negoziazione, qualificata da una causa meramente provvisoria. Ne segue che, in esito al perfezionamento del contratto definitivo, il preliminare non possa essere qualificato da alcuna forza residuale, se non in ordine all'eventuale interpretazione del comune intento dei contraenti.

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