Cass.Civ., Sez.II, n.4013/2003. Potere discrezionale del giudice in relazione all' attribuzione di un immobile non comodamente divisibile.

Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibili, e, a maggior ragione, quando le quote siano uguali e non soccorre quindi l'unico criterio indicatogli dalla legge, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate nell'articolo 720 del Cc, da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione. Si tratta invero di un tipico apprezzamento di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito.

Commento

La S.C. non giunge a precisare quali siano i criteri alla cui stregua può essere orientata la scelta del giudice di merito relativamente all'assegnatario del bene non comodamente divisibile, indicando semplicemente come la piena discrezionalità rinvenga il solo limite di una congra motivazione.

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