Cass. Pen., Sez. V, n. 10200 del 14 marzo 2011, Qualificazione del falso perpetrato per ottenere il rilascio della firma digitale

È riconducibile nello schema normativo dell’art. 483 c.p. la condotta di chi, nell’ambito di rapporti societari, falsifica la richiesta di firma digitale alla Camera di commercio, presentandola a nome di un terzo: deve quindi essere escluso che la fattispecie integri la falsità in scrittura d’ufficio ex art. 485 c.p., tale da richiedere la perseguibilità a querela di parte, mentre risulta necessario procedere d’ufficio dato il presumibile coinvolgimento dell’ente camerale, restando da verificare l’eventuale induzione in errore del pubblico ufficiale nella formazione dell’atto falso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due i profili di rilevanza della falsificazione posta all'attenzione dei Giudici.
Il primo, attinente alla falsità del verbale d'assemblea di srl. apparentemente presieduta nella persona di un legale rappresentante che effettivamente mai ebbe a tenerla, va qualificato come falsità in scrittura privata, come tale perseguibile a querela di parte.
Il secondo, perciò assai più pregnante, ha a che fare con la rischiesta di rilascio della firma digitale da parte della competente CCIAA. La falsificazione della predetta istanza, va piuttosto classificato come falsita ideologica in atto pubblico posta in essere da soggetto provato, come tale sussumibile sotto lo schema di cui all'art. 483 cod.pen..

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