Cass. Pen., Sez. V, n. 10200 del 14 marzo 2011, Qualificazione del falso perpetrato per ottenere il rilascio della firma digitale
È riconducibile nello schema normativo dell’art. 483 c.p. la condotta di chi, nell’ambito di rapporti societari, falsifica la richiesta di firma digitale alla Camera di commercio, presentandola a nome di un terzo: deve quindi essere escluso che la fattispecie integri la falsità in scrittura d’ufficio ex art. 485 c.p., tale da richiedere la perseguibilità a querela di parte, mentre risulta necessario procedere d’ufficio dato il presumibile coinvolgimento dell’ente camerale, restando da verificare l’eventuale induzione in errore del pubblico ufficiale nella formazione dell’atto falso.