Cass. Pen., sez. III, n.30134/2004. La rilevanza del danno in materia di privacy ai fini della configurazione del reato.

Le semplici violazioni formali e irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un vulnus minimo all'identità personale del soggetto e alla sua privacy - intesa sia nell'aspetto negativo che positivo quale libertà di escludere l' iniscriminato accesso a terzi ai dati personali e come libertà di garantire all'interessato il controllo della correttezza e non eccedenza del trattamento al fine di salvaguardare l'identità personale e che non determinano alcun danno patrimoniale apprezzabile - devono essere escluse dal precetto penale di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 196/2003.

Commento

Viene sancita la rilevanza penale ex art.167 t.u. 196/03 delle violazioni della normativa in materia di privacy nella misura in cui esse si palesino realmente lesive degli interessi e delle situazioni soggettive, dunque concretamente produttive di un danno partrimoniale apprezzabile.

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