Cass. Pen., sez. III, n.30134/2004. La rilevanza del danno in materia di privacy ai fini della configurazione del reato.
Le semplici violazioni formali e irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un vulnus minimo all'identità personale del soggetto e alla sua privacy - intesa sia nell'aspetto negativo che positivo quale libertà di escludere l' iniscriminato accesso a terzi ai dati personali e come libertà di garantire all'interessato il controllo della correttezza e non eccedenza del trattamento al fine di salvaguardare l'identità personale e che non determinano alcun danno patrimoniale apprezzabile - devono essere escluse dal precetto penale di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 196/2003.