Cass. Civ. Sez. Unite, n.12505/2004. Effetti del trasferimento della proprietà del bene effettuato prima della stipula del contratto definitivo di permuta

Il contratto preliminare e quello definitivo, pur rimanendo distinti, si configurano pertanto quali momenti di una sequenza procedimentale diretta alla realizzazione di un'operazione unitaria (Cass. 27 giugno 1987, n. 5716). E in termini non diversi si pongono i rapporti fra il contratto preliminare e la sentenza destinata a surrogare il contratto “non concluso”, dal momento che la natura giurisdizionale dell'atto non esclude che il rapporto da essa derivante abbia pur sempre natura contrattuale. Appare allora evidente che il trasferimento della proprietà del bene effettuato prima della stipula del contratto definitivo di permuta, determinando l'insorgere degli effetti finali dell'operazione programmata con il preliminare, realizza (sia pure rispetto a uno soltanto dei contraenti) lo stesso risultato giuridico ricollegato, nella previsione delle parti, alla stipulazione del contratto definitivo.
Quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della L. Fall..

Commento

L'innovativa pronunzia della S.C., la quale ai fini della L.F. giunge a equiparare il contratto preliminare già compiutamente eseguito, sia pure ex uno latere, agli effetti di una negoziazione definitiva apre la via ad una duplice considerazione, la cui portata innovativa pare essere sfuggita anche alla dottrina più attenta.
A quando la considerazione del preliminare con effetti anticipati quale doppione obbligatorio di una vera e propria compravendita?
A quando la rivalutazione della causa di nullità di cui all'art.1472 cod.civ. intesa in senso proprio come difetto dell'oggetto, elemento essenziale del contratto?
A quando un'applicazione diretta della predetta norma all'operazione permutativa avente a oggetto un bene presente contro un bene futuro?

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