Cass. Civ. Sez. U. n. 6877/2002. Il divieto di fornire per testimonianza la prova contraria ad una documentazione scritta di pagamento.

Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della qiuetanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall' art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.

Commento

La S.C. nega la possibilità di dar conto testimonialmente della simulazione della quietanza. Una volta qualificato l'accordo simulatorio ad essa afferente quale patto aggiunto o contrario alle risultanze documentali dell'intervenuto pagamento, ne segue l'applicazione dell'art.2726 cod.civ., norma che estende al pagamento il divieto che l'art.2722 cod.civ. riferisce al contratto. Si badi al fatto che era stato deciso da Cass.Civ. Sez. II, 10687/02, in senso potenzialmente divergente, che il creditore potesse dare la prova della non veridicità del fatto di cui alla quietanza (cioè il pagamento) rilasciata dal rappresentante, pur munito di idonei poteri. Non v'è tuttavia contraddizione tra i due orientamenti, una volta che si qualifichi il mandatario come terzo in relazione al fenomeno simulatorio coinvolgente il mandante ed il terzo contraente.

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