Cass. Civ. Sez. Lav. n.4951 del 06/ 04/2002. Responsabilità del datore di lavoro per fatto dannoso del dipendente

Per l'affermazione della responsabilità del datore di lavoro per fatto dannoso del dipendente è sufficiente l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno. E' quanto affermato dai giudici della Cassazione che hanno ritenuto erronea l'interpretazione del Tribunale che ricollega la responsabilità del datore di lavoro a una sorta di responsabilità oggettiva che si attiva - come generalizzata garanzia risarcitoria - attraendo, in definitiva, nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro qualsiasi fatto illecito - comunque connesso - al contesto lavorativo.

Commento

Ribadita l'indispensabilità, ai fini dell'insorgenza della responsabilità ex art.2049 cod.civ., di un collegamento tra l'accadimento dannoso e l'affidamento di specifiche mansioni al dipendente.

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