Cass. civ. sez. lav. n.11189/02. Contratto di agenzia e indennità di fine rapporto

In tema di rapporto di agenzia, la nuova disciplina contenuta nell' art. 1751 del cod. civ. sul diritto all' indennità di scioglimento del contratto richiama il criterio della rispondenza a equità dell'attribuzione all'agente dell'indennità (in considerazione delle circostanze del caso concreto e delle provvigioni da lui perse), imponendo di fare riferimento al risultato economico in concreto conseguibile al momento della risoluzione del rapporto.In tal modo il richiamo all'equità serve non solo per determinare i casi nei quali l'indennità deve essere erogata, ma anche per determinare l'entità dell'indennità stessa, con la conseguente prevalenza della disciplina codicistica sulla contrattazione collettiva tutte le volte che l'applicazione del criterio più favorevole all'agente , restando irrilevante una valutazione ex- ante della maggior convenienza della regolamentazione pattizia rispetto o quella legale.

Commento

La portata dell'art. 1751 cod.civ., con particolare riferimento al criterio dell'equità, importa la prevalenza in concreto della normativa codicistica sulle prescrizioni di cui alla contrattazione collettiva ogniqualvolta ciò importi nel caso specifico (e non già in base all'applicazione di criteri astratti) un trattamento in melius per l'agente

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