Cass. Civ. sez. III, n. 338/2004. Surrogazione dell'Inail al danneggiato nell'azione nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile.

Qualora l'Inail, surrogandosi al danneggiato, ai sensi dell'articolo 1916 del Cc, o dell'articolo 28 della legge n. 990 del 1969, agisca nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile della vettura del danneggiante per il recupero delle indennità corrisposte al danneggiato, lo stesso subentra nella medesima posizione giuridica del detto danneggiato. L'istituto, pertanto, ha la facoltà di avvalersi dell'avvenuto adempimento, da parte del dan­neggiato, della formalità prevista dall'articolo 22 della legge n. 990 del 1969, e degli effetti che ne derivano in ordine alla proponibilità dell'azione. Qualora, inoltre, detto assicuratore risultasse fittizio, l'Inail potrà rivolger­si al fondo di garanzia, ai sensi dell'articolo 19, lettera b), della stessa legge, con atto equivalente per contenuto all'articolo 22, surrogandosi al danneggiato che in buo­na fede abbia inoltrato la richiesta risarcitoria all'assicu­ratore apparente, secondo i comuni principi di affida­mento e di buona fede.

Commento

Anche nell'ipotesi di assicuratore c.d. "fittizio" valgono le regole e si producono gli effetti della surrogazione di cui all'art.1916 cod.civ. nei diritti del danneggiato (in buona fede).

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