Cass. Civ. sez. III, n. 11454/2003 Obbligo dell'arricchito di indennizzare la controparte (di cui agli artt. 1227 e 2041 Cc)

In tema di ingiustificato arricchimento, una volta accertata l'unicità del fatto da cui derivano la locupletazione di un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro, e l'assenza di una causa idonea a giustificarle, la semplice inerzia dell'impoverito, ancorchè riconducibile a difetto di diligenza, nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale, ove ciò gli sia possibile, non esonera l'arricchito dall'obbligo di indennizzare la controparte, né diminuisce l'entità dell'indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata, in tema di risarcimento del danno, dall'articolo 1227 del Cc, che impone al danneggiato di attivarsi per evitare le conseguenze ulteriori del fatto dannoso.

Commento

Viene affermata l'irrilevanza della condotta dell'impoverito anche ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo. In buona sostanza, quand'anche a causa del negligente comportamento di costui l'effetto dell'impoverimento si fosse incrementato, ciononpertanto l'arricchito sarebbe esonerato dal corrispondere all'impoverito l'adeguato indennizzo. E' agevole comprendere il perchè di questa soluzione, divergente rispetto alla regola posta dall'art.1227 cod.civ.. In relazione infatti al risarcimento del danno corrisponde ad equità che il danneggiato non possa essere rivalso integralmente relativamente all'aggravamento del pregiudizio a lui direttamente imputabile. Non v'è infatti alcun arricchimento correlativo da parte del danneggiante. Viceversa in tema di ingiustificato arricchimento, l'arricchito viene a riportare un incremento patrimoniale usualmente di misura analoga al depauperamento subito. Rimane da chiedersi come concludere quando vi fosse una differenza d'ordine quantitativo tra arricchimento e impoverimento e tale differenza fosse imputabile alla condotta del depauperato. Forse in tal caso non stonerebbe l'applicazione di un principio simile a quello dettato in materia di risarcimento del danno di cui si è fatto cenno.

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