Cass. Civ. sez. II, n. 1137/2003. Conseguenze in caso di rifiuto del terzo nella promessa dell'obbligazione (Cc articolo 1381)

La struttura della norma posta dall'articolo 1381 del Cc (secondo cui colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso) conferisce un carattere oggettivo all'obbligazione del promittente, relativa all'indennizzo, in quanto svincolata dalla causa del rifiuto del terzo. La stessa promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, comunque, genera un'autonoma obbligazione del promittente nei confronti del promissario, che ha natura strumentale, essendo diretta a rendere possibile la condotta del terzo promessa e ha a oggetto un facere, consistente nell'attivarsi presso il terzo affinchè questi assuma l'obbligazione o compia il fatto promessi. Deriva, da quanto precede, pertanto, che se nonostante l'adempimento dell'obbligo di fare spettante al promittente, si verifichi il rifiuto del terzo, il promissario resta, comunque, garantito dalla sicurezza di poter contare sul patrimonio del promittente, tenuto a corrispondergli l'indennizzo. Se, invece, il promittente venga meno all'obbligo di adoperarsi con la dovuta diligenza presso il terzo e il rifiuto di quest'ultimo sia ricollegabile, con rapporto di causalità, alla sua condotta negligente, al promissario sarà data la possibilità di avvalersi degli ordinari mezzi di tutela previsti dalla legge contro l'inadempimento delle obbligazioni, tra cui la tutela risarcitoria, con la conseguenza che, in tale caso, in assenza della prova della condotta negligente del promittente, la domanda non potrà trovare accoglimento, con l'avvertimento, peraltro, che in tema di responsabilità contrattuale (quale è quella derivante dalla promessa del fatto del terzo) sussiste una presunzione di colpa del debitore, superabili solo dalla prova, il cui onere grava sullo stesso debitore, che l'inadempimento o il ritardo dell'adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Commento

La Suprema Corte mette a fuoco con precisione la peculiare struttura della promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ex art.1381 cod.civ., articolata su due piani distinti:
a) la garanzia del promittente in ordine al raggiungimento del risultato, ciò che in caso di mancato ottenimento del medesimo dà origine semplicemente ad un indennizzo a favore del promissario;
b) una vera e propria obbligazione di facere in capo al promittente in ordine ad una condotta adeguata e volta ad ottenere dal terzo la condotta promessa.
Nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di cui al punto b) rimane integra la possibilità per il promissario di avvalersi degli ordinari strumenti risarcitori, secondo le regole ordinarie, tra le quali quella di cui all'art,1218 cod.civ..

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