Cass. Civ. sez. II, n. 10454/2003. Potere del giudice di trasferire il bene con riduzione del prezzo pattuito. (Cc articoli, 1478, 1479 e 2932).

La domanda diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita può trovare accoglimento anche nel caso in cui il bene promesso risulti affetto da vizi o difformità che, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, non lo rendano oggettivamente diverso, per struttura e funzione, ma incidano solo sul suo valore, ovvero su secondarie modalità di godimento. Ben può il giudice emettere una pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare con un legittimo intervento rieliquibrativo delle contrapposte prestazioni.

Commento

Ancora una conferma dell'orientamento favorevole all'accoglimento cumulativo della domanda intesa a far valere sia l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto sulla scorta del preliminare rimasto inadempiuto, sia dell'actio quanti minoris. Cfr. la precedente Cass. Civ. Sez. II, 9636/2001

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