Cass. Civ. sez. II, n. 10244/2003. Sull'appartenenza del sottotetto di un edificio condominiale. (Cc articoli, 817, 818, 1117 e 2697)

Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere, mediante la creazione di una camera d'aria, l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. In tale ultima ipotesi l'appartenenza del bene va determinata in base al titolo: in mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex articolo 1117 del Cc è applicabile solo nel caso in cui il vano risulti in concreto, sia pur in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse condominiale.

Commento

La S.C. si pronunzia ancora una volta sullo scottante tema dell'apparteneneza del vano sottotetto (cfr. le precedenti Cass. civ. Sez. II, 7918/02 ; Cass. Civ. Sez. II, 6027/00 ; Cass. Civ. Sez. II, 7764/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 4266/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 1303/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 11771/92 ).
Si fa riferimento (ovviamente in difetto di un titolo) ad una "presunzione di comunione ex art.1117 cod.civ.", collegata all'accertamento in concreto, seppure in via potenziale, dell'oggettiva destinazione del vano all'uso comune ovvero all'esercizio di un servizio condominiale.
E' tuttavia il caso di osservare al riguardo una certa contradditorietà tra il criterio di un concreto accertamento dell'oggettiva destinazione all'uso comune e quello della semplice potenzialità rispetto a tale utilizzo.

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