Cass. Civ. Sez. I 157/2003. In una convenzione di lottizzazione l'Amministrazione è responsabile nei confronti del privato per la violazione di interessi legittimi.

Sussiste la responsabiltà della pubblica amministrazione nei confronti del privato con il quale sia intercorsa una convenzione di lottizzazione, per i danni provocati dal deprezzamento del terreno, pur non essendo stato ancora conseguito lo ius edificandi, qualora l'edificabilità sia stata preclusa da un piano regolatore poi annullato per difetto di motivazione a nulla valendo che un successivo piano regolatore, regolarmente approvato, abbia successivamente disposto nello stesso senso.

Commento

Notevole portata del pronunziamento, che da un lato si riannoda alla fondamentale sentenza delle S.U. n. 500/1999 (la quale ebbe a sancire il principio della risarcibilità del danno per lesione anche dei meri interessi legittimi), dall'altro preconizza l'istituzionalizzazione di un conflitto tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario. Il Consiglio di Stato sembra infatti costantemente orientato a reputare indispensabile, ai fini di introdurre la possibilità per il privato di agire nei confronti della P.A. onde ottenere il risarcimento del danno, il preventivo giudizio demolitorio di annullamento del provvedimento amministrativo, nella cui vigenza il diritto soggettivo del privato può reputarsi "degradato" a mero interesse legittimo.

Aggiungi un commento