Cass. Civ., sez. III, n. 13546/2006. Il danno esistenziale come tertium genus del danno non patrimoniale.

Il danno da uccisione di congiunto, quale tipico danno-conseguenza che si proietta nel futuro, privo -come il danno morale ed il danno biologico- del carattere della patrimonialità, ben può, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, essere liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., in considerazione dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse.

Commento

La pronunzia si pone nell'alveo della precedente Cass. S.U. 6572/06 che ha sancito la risarcibilità del danno esistenziale in relazione all'uccisione di un prossimo congiunto in chiave di voce autonoma di danno. In particolare il danno esistenziale si collocherebbe, insieme al danno morale ed a quello biologico, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod.civ..

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