Cass. Civ., Sez. II, n. 21637/2009. Interposizione fittizia, forma ad substantiam e prova della simulazione.

Nell'ipotesi di allegazione di una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante un contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le limitazioni legali alla ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella più rigorosa di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione.

Commento

(di Daniele Minussi) Ribadito l'orientamento già espresso da Cass. Civ. Sez.II, 4071/08.

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