Cass. Civ., sez. I, n. 13584/2006. Ambito di applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’ apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

Commento

La pronunzia interviene in un ambito che già ha dato luogo a cospicue discussioni. Si rammenti la decisione del Tribunale di Milano in data 11/11/2004 con la quale era stato deciso nel senso che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non avrebbe potuto rinvenire applicazione nell'ipotesi di incapacità di agire assoluta. Non irrilevante è anche sottolineare che il Giudice delle leggi, pronunziatosi in esito all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Chioggia, si è recentemente espresso nel senso della legittimità costituzionale della relativa normativa, sulla scorta della discrezionalità del legislatore in ordine alla predisposizione degli strumenti più idonei per sovvennire alle varie situazioni di inabilità della persona (Corte Cost., 440/05). Nel solco di quest'ultima decisione si pone la S.C. con la sentenza qui in commento.

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